Cassation appeal dismissed for being totally generic and lacking specific factual refutation of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Rachik Moustapha's appeal inadmissible due to its total lack of specificity and failure to refute the lower court's reasoning. Moustapha, convicted of illegally possessing 340 kg of foreign-made tobacco, challenged the confirmation of his conviction by the Naples Court of Appeal. The court ruled that the generic nature of the appeal, which offered no concrete rebuttal to evidence regarding his presence at the garage and possession of keys, necessitated a declaration of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is totally generic and lacks any specific refutation of the factual and legal reasoning established by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHIK MOUSTAPHA nato il 28/04/1986 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che RACHIK Moustapha - imputato del reato di illecita detenzione di 340 kg di tabacchi lavorati esteri - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27/09/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Noia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia totalmente generico, privo di qualsiasi confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale anche quanto agli elementi ritenuti idonei a comprovare la responsabilità del ricorrente (presenza nei pressi del garage in cui erano custoditi i t.l.e.; possesso delle chiavi del predetto garage: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che tale difetto di specificità del ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19 a