Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26705/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26705/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26705/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 10 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli rideterminava, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Bosso Gaetano per il reato di cui all'art. 291-bis d.p.r. 43/1973, in anni 2 di reclusione ed euro 441.900 di multa. Avverso tale sentenza - allegando violazione di legge e vizio di motivazione - è stato proposto ricorso per cassazione, in cui si lamenta un errore sulla qualificazione giuridica del fatto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 291-bis d.p.r. 43/1973, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26705/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di cocaina contravvenzione bagatellare riduzione della multa infrazione qualificata LStup contraffazione di merci multa al contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 291-bis d.p.r. 43/1973
Con sentenza del 10 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli rideterminava, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Bosso Gaetano per il reato di cui all'art. 291-bis d.p.r. 43/1973, in anni 2 di reclusione ed euro 441.900 di multa.
art. 599-bis cod. proc. pen
E infatti inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSSO GAETANO nato a NAPOLI il 19/09/1977 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLId 1U dVVi517 a ite-vart, udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli rideterminava, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Bosso Gaetano per il reato di cui all'art. 291-bis d.p.r. 43/1973, in anni 2 di reclusione ed euro 441.900 di multa.

2. Avverso tale sentenza - allegando violazione di legge e vizio di motivazione - è stato proposto ricorso per cassazione, in cui si lamenta un errore sulla qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

2. E infatti inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). Ed infatti, La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702 - 03).

3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 1