Ordinanza — n. 26701/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOLO ALESSANDRO nato a CITTANOVA il 15/10/1966 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che CAMPOLO Alessandro - imputato del reato di cui all'art. 10 digs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Palmi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva; ritenuto che l'esame delle censure difensive sia precluso dalla necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto infatti che il ricorrente non ha contestato il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata (in cui non c'è alcuna menzione dei rilievi in punto di recidiva), e che tale situazione imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26701/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10 digs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Palmi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva; ritenuto che l'esame delle censure difensive sia precluso dalla necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto infatti che il ricorrente non ha contestato il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata (in cui non c'è alcuna menzione dei rilievi in punto di recidiva), e che tale situazione imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOLO ALESSANDRO nato a CITTANOVA il 15/10/1966 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che CAMPOLO Alessandro - imputato del reato di cui all'art. 10 digs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Palmi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva; ritenuto che l'esame delle censure difensive sia precluso dalla necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto infatti che il ricorrente non ha contestato il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata (in cui non c'è alcuna menzione dei rilievi in punto di recidiva), e che tale situazione imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R a, il 19 aprile 2024 Il Consigliè e stensore Il Pres