Ordinanza — n. 26700/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETTENAZZA FRANCO nato a CASALE MONFERRATO il 19/03/1952 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che PETTENAZZA Franco - imputato dei reati di cui agli artt. 2 e 10- ter d.lvo n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/11/2023, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria, deducendo vizio di motivazione, costituita da un mero rinvio al primo giudice, ignorando gli argomenti difensivi in ordine all'elemento soggettivo, alla bassa scolarità, all'incarico a professionisti, ecc.; ritenuto che il ricorso sia generico e comunque manifestamente infondato, avendo il ricorrente evitato un effettivo confronto con il percorso argomentativo della Corte territoriale, che - lungi dal limitarsi ad un rinvio al primo giudice, come dedotto dal ricorrente - ha diffusamente illustrato i plurimi elementi indicativi della fittizietà dell'operazione sottesa alla fattura di cui al capo b (cfr. pagg. 7-8), nonché le ragioni poste a base della ritenuta inesistenza dei crediti portati in compensazione, della ritenuta agevole comprensione delle operazioni illecite da parte del ricorrente (che non necessitavano di particolari conoscenze tecniche), nonché della impossibilità di condividere l'assunto difensivo secondo cui ogni responsabilità doveva ricadere sui professionisti incaricati (cfr. pagg. 9-10); ritenuto che tale difetto di specificità del ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26700/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 10- ter d.lvo n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/11/2023, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria, deducendo vizio di motivazione, costituita da un mero rinvio al primo giudice, ignorando gli argomenti difensivi in ordine all'elemento soggettivo, alla bassa scolarità, all'incarico a professionisti, ecc.; ritenuto che il ricorso sia generico e comunque manifestamente infondato, avendo il ricorrente evitato un effettivo confronto con il percorso argomentativo della Corte territoriale, che - lungi dal limitarsi ad un rinvio al primo giudice, come dedotto dal ricorrente - ha diffusamente illustrato i plurimi elementi indicativi della fittizietà dell'operazione sottesa alla fattura di cui al capo b (cfr. pagg. 7-8), nonché le ragioni poste a base della ritenuta inesistenza dei crediti portati in compensazione, della ritenuta agevole comprensione delle operazioni illecite da parte del ricorrente (che non necessitavano di particolari conoscenze tecniche), nonché della impossibilità di condividere l'assunto difensivo secondo cui ogni responsabilità doveva ricadere sui professionisti incaricati (cfr. pagg. 9-10); ritenuto che tale difetto di specificità del ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETTENAZZA FRANCO nato a CASALE MONFERRATO il 19/03/1952 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che PETTENAZZA Franco - imputato dei reati di cui agli artt. 2 e 10- ter d.lvo n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/11/2023, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria, deducendo vizio di motivazione, costituita da un mero rinvio al primo giudice, ignorando gli argomenti difensivi in ordine all'elemento soggettivo, alla bassa scolarità, all'incarico a professionisti, ecc.; ritenuto che il ricorso sia generico e comunque manifestamente infondato, avendo il ricorrente evitato un effettivo confronto con il percorso argomentativo della Corte territoriale, che - lungi dal limitarsi ad un rinvio al primo giudice, come dedotto dal ricorrente - ha diffusamente illustrato i plurimi elementi indicativi della fittizietà dell'operazione sottesa alla fattura di cui al capo b (cfr. pagg. 7-8), nonché le ragioni poste a base della ritenuta inesistenza dei crediti portati in compensazione, della ritenuta agevole comprensione delle operazioni illecite da parte del ricorrente (che non necessitavano di particolari conoscenze tecniche), nonché della impossibilità di condividere l'assunto difensivo secondo cui ogni responsabilità doveva ricadere sui professionisti incaricati (cfr. pagg. 9-10); ritenuto che tale difetto di specificità del ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024