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Ordinanza — n. 26695/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to waived grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the lack of reasoning, but the lower court had already found that the appellant waived all other grounds by agreeing to the plea bargain. The Supreme Court applied established precedent stating that appeals challenging the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent pronouncements in plea bargain cases are inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if they concern the formation of the party's will to accept the agreement, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling, as well as grounds that were waived.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived grounds procedural defect inadmissible appeal procurator consent recidiva nell'infrazione ritiro della querela penale esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Rilevato che MENALE Stefano deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Napoli, in data 13/11/2023, vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che MENALE Stefano deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Napoli, in data 13/11/2023, vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENALE STEFANO nato a NAPOLI il 03/04/1991 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;„.5 udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MENALE Stefano deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Napoli, in data 13/11/2023, vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato agli altri motivi; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);

Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consiliee estensore Il Preside