Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis regarding Article 131-bis Code of Penal Law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to critically analyze the lower court's reasoning. The appellate court correctly applied Article 131-bis of the Penal Code, finding that the defendant's criminal progression negated the requirement of non-habitual behavior. Consequently, the court upheld the conviction for seal violation and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the appellant does not critically examine the lower court's assessment of criminal progression and the particular leniency of the offense required for Article 131-bis.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO CARMINE nato a SANT'ANASTASIA il 09/05/1957 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI; •-\
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli, nel riformare la sentenza del Tribunale di Nola dell'11/11/2021, dichiarando la prescrizione del reato di cui al Capo A) della rubrica condannava Scognamiglio Axx.R.A.,L) Carmine alla pena di mesi 4/éd euro 68,60 di rcclusionc-per il reato di violazione di sigilli.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione alla omessa applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Ed infatti, la violazione dei sigilli è un reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della manomissione del bene vincolato (Sez. 4, n. 4856 del 15/01/2016, Alvino, n.m.). È un reato di pericolo astratto, dato che si appresta una forma di tutela anticipata del bene giuridico protetto, realizzata mediante la protezione diretta dei sigilli apposti dalla pubblica autorità, senza che sia necessaria anche la alterazione o sottrazione del bene vincolato. Il reato ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con ogni condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità; di conseguenza, compiuta la prima infrazione, il reato si reitera ogni qual volta si realizza una condotta contraria al precetto, in ulteriore violazione del persistente res (sez. 3, n. 37398 del 7.7.2004, Priolo, rv. 230043).
La Corte ha anche condivisibilmente precisato che tale reato è integrato non solo dalla rimozione o la distruzione dei sigilli apposti, ma anche da ogni condotta di modifica dell'immobile che, pur lasciando intatti i sigilli, sia idonea a frustarne le finalità di assicurazione della cosa, con la conseguenza che, una volta avvenuta l'ultimazione dell'opera, e, quindi, terminata l'illecita attività edificatoria che l'apposizione dei sigilli era diretta ad impedire, rimane irrilevante il successivo utilizzo dell'immobile ai fini abitativi (sez. 3, n. 29974 del 6.5.2014, Sullo, rv. 260499).
Ciò che assume rilievo penale è quindi la condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, eluda il vincolo di immodificabilità imposto (Sez. F, n. 39050 del 26/08/2008 - dep. 16/10/2008, Cocilova e altri, Rv. 241379; Sez. 3, n. 16000 dei 12/02/2003 - dep. 07/04/2003, Carpanese S, Rv. 224472). La norma richiede, inoltre, il solo dolo generico, da individuarsi nella volontà di violare i sigilli, nella consapevolezza della funzione giuridica degli stessi di assicurare la conservazione o l'identità della cosa sequestrata (così, per tutte:
Cass. pen., sez. VII, 08.02.2019, n. 24276). La Corte di appello, dopo avere evidenziato la inequivoca sussistenza del reato (posto in essere in continuazione rispetto alla realizzazione dell'opera su zona gravata da vincolo paesaggistico), ha ritenuto non sussistenti i requisiti per applicare la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. in ragione della particolare intensità del dolo dell'imputato, il quale, anziché fif"procedere a demolire gli abusi, ha violato i sigilli proseguendo l'attività illecita e così aumentando l'impatto sul paesaggio.
Tale motivazione fa buon governo dei principi espressi da questa Corte in materia di particolare tenuità del fatto. La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.
Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. (fra i quali rientra l'intensità del dolo), cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento Si è anche affermato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, quando le violazioni non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva (Sez. 2, n. 9495 del 07/02/2018 - dep. 02/03/2018, P.G. in proc.
Grasso, Rv. 272523) (Sez. 3, n. 30535 del 30/05/2019, Milo, n.m.). Nel caso di specie, come visto, la Corte territoriale ha evidenziato, con valutazione in fatto non rivalutabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua motivazione, che sussisteva proprio quella «progressione criminosa» che osta all'applicazione dell'istituto in argomento. Il ricorso, che non si confronta in modo realmente critico con la sentenza impugnata, è pertanto generico.2. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell