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Ordinanza — n. 26691/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to lack of special bar counsel signature required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26691/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeals filed by Del Picco and Bagio inadmissible because they were not signed by a special bar counsel. Although the appeals challenged a conviction for a minor offense punishable only by a fine, the law mandates such filings to be signed by a qualified defender. The court ruled that this procedural defect was fatal, rendering the appeals void regardless of their merits.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.: Appeals for minor offenses punishable solely by fine must be signed by a special bar counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals special bar counsel procedural defect minor offense penalty Cassation procedure diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Rilevato che l'atto di appello proposto da DEL PICCOLO e BAGGIO Mattia, avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Udine in data 28/04/2021, è stata trasmessa a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Trieste, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 659 cod. pen.
pen., essendo stata irrogata agli imputati la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 659 cod. pen.; rilevato che la predetta impugnazione è stata proposta personalmente dagli imputati; considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla I.
art. 659 cod. pen
pen., essendo stata irrogata agli imputati la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 659 cod. pen.; rilevato che la predetta impugnazione è stata proposta personalmente dagli imputati; considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL PICCOLO STEFANO nato a LATISANA il 18/06/1974 BAGGIO MATTIA nato a PALMANOVA il 23/01/1983 avverso l'ordinanza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE Fraio avviso alle parti i udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'atto di appello proposto da DEL PICCOLO e BAGGIO Mattia, avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Udine in data 28/04/2021, è stata trasmessa a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Trieste, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata agli imputati la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 659 cod. pen.; rilevato che la predetta impugnazione è stata proposta personalmente dagli imputati; considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto che tale circostanza assuma rilievo assorbente, imponendo una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigli estensore Il Pres