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Ordinanza — n. 26689/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26689/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26689/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLINO GIUSEPPE nato a CANALE il 01/01/1960 avverso la sentenza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che VIGLINO Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Asti, in data 20/11/2023, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 37, 55 d.l.vo n. 81 del 2008, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che la prima censura sia inammissibile perché tendente a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite, in questa sede evidentemente preclusa, in presenza tra l'altro di una motivazione del tutto esente da criticità deducibili in questa sede: avendo il Tribunale fatto leva sull'assenza di documentazione comprovante la frequentazione dei corsi, sulla vaghezza delle affermazioni del VIGLINO e dei testimoni circa il fatto che questi ultimi si erano forse tenuti, e sulla impossibilità di valorizzare, in senso liberatorio, quanto affermato in ordine alla generica istruzione fornita verbalmente al lavoratore; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, tenuto conto della scelta di applicare la sola pena pecuniaria, della concreta entità della stessa e della espressa condivisione - alla luce delle condizioni soggettive del VIGLINO - del quantum già applicato con il decreto penale opposto; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26689/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 37, 55 d.l.vo n. 81 del 2008, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che la prima censura sia inammissibile perché tendente a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite, in questa sede evidentemente preclusa, in presenza tra l'altro di una motivazione del tutto esente da criticità deducibili in questa sede: avendo il Tribunale fatto leva sull'assenza di documentazione comprovante la frequentazione dei corsi, sulla vaghezza delle affermazioni del VIGLINO e dei testimoni circa il fatto che questi ultimi si erano forse tenuti, e sulla impossibilità di valorizzare, in senso liberatorio, quanto affermato in ordine alla generica istruzione fornita verbalmente al lavoratore; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, tenuto conto della scelta di applicare la sola pena pecuniaria, della concreta entità della stessa e della espressa condivisione - alla luce delle condizioni soggettive del VIGLINO - del quantum già applicato con il decreto penale opposto; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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congedo per formazione formazione sul posto di lavoro nuova formazione nella stessa professione assegno di formazione lavoro pericoloso prestazione di garanzia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLINO GIUSEPPE nato a CANALE il 01/01/1960 avverso la sentenza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che VIGLINO Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Asti, in data 20/11/2023, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 37, 55 d.l.vo n. 81 del 2008, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che la prima censura sia inammissibile perché tendente a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite, in questa sede evidentemente preclusa, in presenza tra l'altro di una motivazione del tutto esente da criticità deducibili in questa sede: avendo il Tribunale fatto leva sull'assenza di documentazione comprovante la frequentazione dei corsi, sulla vaghezza delle affermazioni del VIGLINO e dei testimoni circa il fatto che questi ultimi si erano forse tenuti, e sulla impossibilità di valorizzare, in senso liberatorio, quanto affermato in ordine alla generica istruzione fornita verbalmente al lavoratore; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, tenuto conto della scelta di applicare la sola pena pecuniaria, della concreta entità della stessa e della espressa condivisione - alla luce delle condizioni soggettive del VIGLINO - del quantum già applicato con il decreto penale opposto; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigl estensore Il P