Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal; defendant ordered to pay court costs and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the request for review. Although the lower court had convicted the defendant of a specific offense, the withdrawal rendered the legal challenge void. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural expenses and a monetary fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: The withdrawal of a cassation appeal renders the request inadmissible, triggering a mandatory order for the appellant to bear all procedural costs and a fixed monetary fine.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI EUGENIO RENZO nato a CONTIGLIANO il 20/12/1959 avverso la sentenza del 28/04/2023 del TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 aprile 2023 il Tribunale di Rieti condannava Renzo Eugenio Rossi in relazione al reato di cui all'articolo 256 d. Igs. 152/2006.
2. Avverso tale sentenza l'imputato propone appello, convertito in ricorso per cassazione. Con il primo motivo chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto, sulla base di una diversa ricostruzione dello stesso. Con il secondo motivo chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in ragione della natura occasionale dell'attività.
3. In data 3 febbraio 2024 l'imputato faceva pervenire rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia a,1).1-•erjx05:' 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02), equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 aprile 2024.