Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction citing prescription limits and personal use defense failure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesca Carmen Macaluso's cassation appeal inadmissible regarding her conviction for illegal marijuana possession. The court found the first complaint infondate because the six-month and twelve-day gap between defense requests did not interrupt the seven-year prescription period, rendering the second-instance judgment timely. Furthermore, the court rejected the argument that the drugs were for personal use, noting the substantial quantity, division into doses, and the defendant's possession of a precision scale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 158 c.p.p.: The court must examine prescription periods strictly; if the total time elapsed including suspension periods exceeds the statutory limit, the conviction stands, and mere repetition of lower court arguments without new legal grounds warrants inadmissibility.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACALUSO FRANCESCA CARMEN nato a PALERMO il 05/07/1995 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che MACALUSO Francesca Carmen - imputata del delitto di illecita detenzione di marijuana - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Termini Imerese, censurando la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità; ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, non avendo la ricorrente tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione.
Al riguardo, è sufficiente prendere in considerazione il periodo di sei mesi e dodici giorni trascorso tra l'udienza del 04/06/2019 (in cui la difesa ha chiesto un rinvio per munirsi di procura speciale) e quella successiva del 18/12/2019. Tale periodo, sommato al termine massimo di sette anni e sei mesi decorrente dalla data di consumazione del reato (24/08/2015), consente di ritenere tempestiva l'emissione della sentenza di secondo grado; ritenuto altresì che la residua censura sia meramente reiterativa delle doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, che ha escluso l'ipotesi di detenzione della droga per uso personale non solo alla luce del quantitativo certamente apprezzabile, anche se ricondotto nell'alveo del comma 5 dell'art. 73 (marijuana per circa 83 dosi medie singole: cfr. pag. 2 della sentenza), ma anche della parziale suddivisione in dosi e della disponibilità, in capo alla MACALUSO, di un bilancino di precisione); ritenuto pertanto che il ricorso intenda prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite e che debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile