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Ordinanza — n. 26683/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26683/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26683/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SGRO DOMENICO nato a CONDOFURI il 13/04/1941 CONDEMI ANTONINA nato a CONDOFURI il 01/09/1939 avverso la sentenza del 17/07/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26683/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SGRO DOMENICO nato a CONDOFURI il 13/04/1941 CONDEMI ANTONINA nato a CONDOFURI il 01/09/1939 avverso la sentenza del 17/07/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

Parole chiave

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prova della proprietà beni statali stima di immobili esteri acquisto di beni immobili acquisto di terreni di riserva verifica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SGRO DOMENICO nato a CONDOFURI il 13/04/1941 CONDEMI ANTONINA nato a CONDOFURI il 01/09/1939 avverso la sentenza del 17/07/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'atto di appello proposto da SGRO' Domenico e CONDEMI Antonina, avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Reggio Calabria in data 17/07/2017, è stato trasmesse a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata agli imputati la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato loro ascritto di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav.; rilevato che l'impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, relative alle modalità di accertamento della demanialità dell'area, agli strumenti utilizzati per la misurazione e alla buona fede dei ricorrenti; ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigli estensore Il President