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Ordinanza — n. 26681/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against sentencing are inadmissible unless they address specific statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26681/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Hamza El Halouani and Charaf Taib inadmissible. The defendants challenged a sentencing judgment regarding drug offenses, arguing violations of law and lack of motivation concerning specific statutory provisions. The court ruled that because the appeals were filed after the new procedural article entered into force, they must strictly adhere to the limited grounds for review permitted by that article.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against sentencing judgments are inadmissible unless they concern the defendant's expressed will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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criminal procedure appeals Cassation admissibility sentencing review grounds procedural time limits drug trafficking offenses motivi di cassazione modificazione delle conclusioni impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 2-bis c.p.p.
73, avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 14/11/2023, dal Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
73, avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 14/11/2023, dal Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL HALOUANI HAMZA CUI 06QSJ8X nato il 25/10/1997 CHARAF TAIB CUI 06IGDSL nato il 08/01/1999 avverso la sentenza del 14/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA(dato vvtSo alte partIg udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che i ricorrenti EL HALOUANI Hamza e CHARAF Taib, imputati dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni pluriaggravate, loro ascritti in concorso ai capi da 1) a 4) della rubrica, deducono violazione di legge e vizio di motivazione, carente perché priva di confronto con le deduzioni difensive in ordine al comma 5 dell'art. 73, avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 14/11/2023, dal Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tali doglianze, ribadite anche nella memoria depositata, sono state proposte avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigljfe estensore Il Presiden