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Ordinanza — n. 26680/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26680/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26680/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEBISSI AYMEN CUI 0360VKW nato il 07/09/1984 avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di VERONAya a t o avviso alle partg udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; • Rilevato che il ricorrente TEBISSI Aymen (CUI 0360VKW), imputato del reato di illecita detenzione di eroina, deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen, nonché il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata, avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 22/11/2023, dal Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tali doglianze sono state proposte avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art.444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26680/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen, nonché il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata, avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 22/11/2023, dal Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tali doglianze sono state proposte avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art.444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Parole chiave

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revisione in materia penale errore nella commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali qualificazione giuridica dei fatti scemata imputabilità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen, nonché il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata, avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 22/11/2023, dal Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEBISSI AYMEN CUI 0360VKW nato il 07/09/1984 avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di VERONAya a t o avviso alle partg udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente TEBISSI Aymen (CUI 0360VKW), imputato del reato di illecita detenzione di eroina, deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen, nonché il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata, avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 22/11/2023, dal Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tali doglianze sono state proposte avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art.444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto altresì che l'ulteriore riferimento alla "erronea qualificazione giuridica del fatto" sia privo di ogni consistenza, difettando qualsiasi articolazione motivazionale della censura, meramente enunciata; Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il