Ordinanza — n. 26679/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSARI ZOUHIR nato il 16/01/1977 avverso la sentenza del 02/11/2023 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Mansari Zouhir ricorre per cassazione avverso sentenza emessa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), lamentando vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990 Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R.309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26679/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R.309/1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), lamentando vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990 Il ricorso è inammissibile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSARI ZOUHIR nato il 16/01/1977 avverso la sentenza del 02/11/2023 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Mansari Zouhir ricorre per cassazione avverso sentenza emessa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), lamentando vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990 Il ricorso è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presi