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Ordinanza — n. 26678/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural diligence regarding suspension of sentence grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate procedural fault in the lower court's decision. The appellate court denied conditional sentence suspension based on the defendant's flight and lack of explanation during police intervention. The Supreme Court ruled that the applicant did not show negligence in the cause of inadmissibility, resulting in the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The failure to demonstrate procedural fault in the determination of inadmissibility does not justify the declaration of inadmissibility, thereby imposing the burden of procedural costs on the applicant.

Parole chiave

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conditional sentence suspension procedural diligence inadmissibility declaration procedural costs Cassation appeal procedural fault Cassa delle ammende prognosi sfavorevole

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 133 cod. pen.
La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si basa sulla formulazione di un giudizio prognostico in ordine alla presunzione di astensione, da parte del colpevole, dalla commissione di ulteriori reati, da effettuarsi sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si basa sulla formulazione di un giudizio prognostico in ordine alla presunzione di astensione, da parte del colpevole, dalla commissione di ulteriori reati, da effettuarsi sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEJBES RAMZI nato il 15/09/1983 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Dejbes Ramzi,ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui ali' art. 73, comma 5, d.PR.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La censura è manifestamente infondata. La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si basa sulla formulazione di un giudizio prognostico in ordine alla presunzione di astensione, da parte del colpevole, dalla commissione di ulteriori reati, da effettuarsi sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. La Corte d'appello ha, nel casoy in disamina,, effettuato un giudizio prognostico non favorevole, considerato il comportamento dell'imputato che fuggiva al momento dell'intervento degli agenti operanti e che non ha fornito alcuna spiegazione in ordine all'accaduto e considerato il precedente specifico di cui è gravato l'imputato.

Trattasi di motivazione congrua ed esente da vizi logici, non sindacabile nel giudizio di legittimità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden