Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns facts and evidence evaluation reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground of complaint concerned the evaluation of evidence and factual reconstruction, matters reserved for the trial court. The appellant argued for a violation of law regarding the affirmation of personal drug use responsibility and the denial of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already established a precise factual basis based on the suspect's flight behavior and drug quantity. The court ruled that such determinations are unreviewable in cassation if supported by adequate and exhaustive reasoning, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: Appeals concerning the evaluation of evidence and the reconstruction of facts are inadmissible in cassation, as these are matters of fact and value judgment reserved exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUZIDI ABDELIALIL nato il 07/11/1979 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; El Bouzidí Abdeljalil ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui ali' art. 73, comma 5, d.PR.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, in relazione all'uso personale dello stupefacente e, con il secondo motivo di ricorso, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e con il terzo, omessa applicazione delle pene sostitutive.
Con memoria il ricorrente ha ulteriormente illustrato ed articolato i motivi di ricorso, insistendo per la fondatezza e formulando motivi aggiunti. Il primo motivo di ricorso non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalle modalità di accertamento del fatto, posto che il ricorrente è stato individuato in quanto, in orario notturno in una via centrale di Milano, alla vista dei militari, si dava alla fuga e si nascondeva accovacciandosi in un luogo nascosto, accanto ad una grata, nonchè dal quantitativo di stupefacente detenuto, suddiviso in dosi pronte per la vendita. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali, anche specifici, sintomatici della propensione dell'imputato a commettere reati. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensor