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Ordinanza — n. 26675/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26675/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26675/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELIU ELIS nato il 23/02/1990 avverso la sentenza del 04/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Veliu Elis ricorre per cassazione avverso, sentenza emessa, per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R.309/1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.), lamentando vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26675/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R.309/1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.), lamentando vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Parole chiave

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remissione della pena diritto di ottenere una decisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali revoca della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
73, commi 1 e 1 bis, d.P.R.309/1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
peri.), lamentando vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELIU ELIS nato il 23/02/1990 avverso la sentenza del 04/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Veliu Elis ricorre per cassazione avverso, sentenza emessa, per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R.309/1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.), lamentando vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Il ricorso è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pr