Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in procedural failure regarding sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate fault in the procedural failure to raise specific sentencing arguments. The lower court had correctly denied generic mitigating circumstances based on the appellant's specific criminal history and confirmed the sentence as proportionate. Consequently, the appellant was ordered to bear the procedural costs and pay a fine to the state penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The failure to raise specific mitigating circumstances at the trial level, without fault attributable to the appellant, renders the cassation appeal inadmissible, shifting the burden of costs to the unsuccessful party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARRONE FRANCESCO nato a CALANNA il 20/01/1960 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Sciarrone Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui ali' art. 73, comma 5, d.PR.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territoriale, ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali specifici di cui è gravato il ricorrente. Allo stesso modo, la Corte territoriale, facendo richiamo a parametri di congruità, ha confermato le determinazioni del primo giudice, affermando la adeguatezza della pena base, determinata in misura non lontana al minimo edittale.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente