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Ordinanza — n. 26670/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to exhaust statutory grounds and lack of specific legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first two grievances regarding evidence evaluation and fact-finding fall outside the permissible scope of cassation review. The appellant argued for specific legal errors and non-punishability, but the Court held that the lower court's factual findings and sentencing were based on sufficient motivation and thus unreviewable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals against judgments on criminal liability are inadmissible if they do not allege specific violations of law or procedural errors, as questions of fact and evidence assessment are reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal numerus clausus of grievances review of evidence evaluation factual findings unreviewable procedural costs allocation reato grave di stupefacenti traffico di canapa consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNAZZO GIUSEPPE nato a LEVERANO il 09/09/1974 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cagnazzo Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR.309/1990, lamentando, con il primo e il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità in relazione all'uso personale dello stupefacente, con il terzo si duole in ordine alla mancata riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con il quarto motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, con l'ultimo motivo, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Con memoria il ricorrente ha sviluppato ulteriormente i motivi di ricorso, ed insistito per la fondatezza. La prima e la seconda censura non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal dato quantitativo di stupefacente detenuto all'interno dell'automobile del ricorrente, da cui è possibile ricavare un numero di dosi pari a 133, certamente superiori alla quantità destinata all'uso personale, dal rinvenimento all'interno dell'abitazione di materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché da quanto emerge dalla attività investigativa svolta dai militari, oc che hanno dichiarato di aver osservato, durate il servizio di epit, un continuo viavai di soggetti noti come assuntori di sostanza stupefacente.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. La terza censura si colloca sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nei caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantitativo di stupefacente detenuto, non modestissimo, e dalle modalità di realizzazione del fatto che depongono per un esercizio di un'intensa e non occasionale attività di spaccio da parte del ricorrente Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territorialey ha richiamato i precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, seppure non specifici, e ha fatto richiamo a parametri di congruità nella determinazione della pena.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consiglier