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Ordinanza — n. 26669/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26669/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26669/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNARIATO CRISTIAN nato a PALERMO il 22/04/1989 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cannariato Cristian ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990 lamentando genericamente, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità a titolo di concorso di persona.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26669/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R.309/1990 lamentando genericamente, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità a titolo di concorso di persona.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa traffico di canapa partecipazione al reato abuso di sostanze carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNARIATO CRISTIAN nato a PALERMO il 22/04/1989 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cannariato Cristian ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990 lamentando genericamente, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità a titolo di concorso di persona.

Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett.

d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore Il President