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Ordinanza — n. 26668/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26668/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26668/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERLITO VINCENZO nato a CARINI il 22/01/1988 avverso la sentenza del 15/02/2023 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che le impugnazioni, originariamente qualificate come appelli e trasmesse alla Corte di cassazione per competenza, essendo state proposte contro sentenza inappellabile perché recante condanna alla sola ammenda, devono essere qualificate come ricorsi per cassazione; che il ricorso proposto da Cerlito Vincenzo è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e, cioè, dall'avv.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26668/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERLITO VINCENZO nato a CARINI il 22/01/1988 avverso la sentenza del 15/02/2023 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che le impugnazioni, originariamente qualificate come appelli e trasmesse alla Corte di cassazione per competenza, essendo state proposte contro sentenza inappellabile perché recante condanna alla sola ammenda, devono essere qualificate come ricorsi per cassazione; che il ricorso proposto da Cerlito Vincenzo è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e, cioè, dall'avv.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena correzione di errore materiale motivazione inadeguata delle censure costituzionali pagamento dell'ammenda infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERLITO VINCENZO nato a CARINI il 22/01/1988 avverso la sentenza del 15/02/2023 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che le impugnazioni, originariamente qualificate come appelli e trasmesse alla Corte di cassazione per competenza, essendo state proposte contro sentenza inappellabile perché recante condanna alla sola ammenda, devono essere qualificate come ricorsi per cassazione; che il ricorso proposto da Cerlito Vincenzo è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e, cioè, dall'avv.

Simona Catalano, difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della presentazione; che, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208;

Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente