Ordinanza — n. 26664/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO FRANCESCO nato a CATANIA il 02/12/1997 avverso la sentenza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; n Santoro Francesco ricorre per cassazione avverso sentenza emessa per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.309/1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), lamentando vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26664/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 e 74 d.P.R.309/1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), lamentando vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO FRANCESCO nato a CATANIA il 02/12/1997 avverso la sentenza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; n Santoro Francesco ricorre per cassazione avverso sentenza emessa per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.309/1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), lamentando vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pre