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Ordinanza — n. 26661/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in the lower court's sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26661/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing determination was not subject to review in cassation. The appellant argued the penalty was excessive, but the court found the reasoning adequate, noting the sentence was below the statutory average and congruent with the defendant's professional drug dealing activities and lack of cooperation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: Sentencing determinations are unreviewable in cassation if supported by sound reasoning, and appeals without fault in the lower court's decision are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review lack of fault in appeal drug trafficking penalty procedural costs award sanzioni penali riesame dell'entità pena sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO CRISTIAN nato a ROMA il 01/09/2003 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; • Bonanno Cristian ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territoriale, nel confermare le statuizioni del primo giudice, ha evidenziato che la pena è inferiore alla media edittale, è del tutto congrua e ragionevole in relazione alla tendenziale professionalità dell'attività di spaccio di stupefacente esercitata dall'imputata, alla mancanza di collaborazione mostrata in occasione del controllo dei militari, ai precedenti penali, di cui uno specifico. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10