Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural fault in filing the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Sorrenti's appeal against the Bari Court of Appeal inadmissible. The territorial court found the appeal manifestly unfounded because the first instance judge did not increase the sentence for continuous conduct, rendering the penalty fair. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to impose the procedural burden of costs and a fine on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the party filed it without incurring procedural fault regarding the cause of inadmissibility, thereby shifting the burden of costs and fines to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTI VINCENZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 14/09/1988 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Vincenzo Sorrenti ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato in continuazione. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, ha infatti evidenziato che il primo giudice non aveva operato alcun aumento a titolo di continuazione con la condotta di detenzione della sostanza stupefacente detenuto da! coimputato Quagliarella e ha, pertanto, ritenuto congrua ed equa la pena determinata dal Tribunale.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente