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Ordinanza — n. 26655/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26655/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances not requested and a specific statutory mitigation, but the court found no interest in the first ground and the second ground was unfounded as the agreement's scope was unclear. Consequently, the appeal was rejected under strict statutory limitations on challenging plea bargain sentences, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to the express will of the accused, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general grounds for mitigation.

Parole chiave

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plea bargain appeal statutory limitations mitigating circumstances procedural inadmissibility penal procedure code motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQARA3 GELVIS nato il 12/06/2002 avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Beqaraj Gelvis ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQARA3 GELVIS nato il 12/06/2002 avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Beqaraj Gelvis ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui agli artt. 73, comma 1,80, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non previste nell'istanza di patteggiamento formulata dall'imputato, e con il secondo motivo, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen.

In ordine alla prima doglianza, non c'è interesse al ricorso. La seconda doglianza è manifestamente infondata, posto che neppure dalla prospettazione del medesimo ricorrente si evince se la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. era prevista nell'accordo che il giudice ha recepito. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è, pertanto, inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pres