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Ordinanza — n. 26653/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26653/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26653/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZUTO GIUSEPPE nato a CASTELVETRANO il 02/08/1979 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rizzuto Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo lo ha condannato per reati edilizi commessi jzona sismica, t deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, da far decorrere in epoca antecedente alla data indicata nel capo di imputazione, indicativa del momento in cui è stato accertato l'abuso, ma non della sua realizzazione. parrstclerato—CI-4,12 doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26653/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Parole chiave

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violazione delle norme edilizie vizio di costruzione responsabilità dell'architetto licenza edilizia passata in giudicato effetto sospensivo della licenza edilizia rispetto del termine

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZUTO GIUSEPPE nato a CASTELVETRANO il 02/08/1979 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rizzuto Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo lo ha condannato per reati edilizi commessi jzona sismica, t deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, da far decorrere in epoca antecedente alla data indicata nel capo di imputazione, indicativa del momento in cui è stato accertato l'abuso, ma non della sua realizzazione. parrstclerato—CI-4,12 doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che le opere edilizie, al momento dell'accertamento, non erano ancora concluse e che, in assenza di una prova certa e rigorosa sulla data dell'inizio della loro esecuzione, il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione deve coincidere con la data in cui è stato effettuato il sopralluogo da parte della polizia municipale, il 25/07/2018.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 I Consigliere estensore Il Presidente -