Ordinanza — n. 26652/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMLI AZZEDINE nato il 10/02/1993 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ramli Azzedine ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando, con il primo motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al quantum di aumento di pena per il reato in contestazione, in continuazione con altri fatti giudicati con sentenza irrevocabile, ritenuto eccessivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26652/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al quantum di aumento di pena per il reato in contestazione, in continuazione con altri fatti giudicati con sentenza irrevocabile, ritenuto eccessivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMLI AZZEDINE nato il 10/02/1993 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ramli Azzedine ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando, con il primo motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al quantum di aumento di pena per il reato in contestazione, in continuazione con altri fatti giudicati con sentenza irrevocabile, ritenuto eccessivo.
La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato il carattere imprenditoriale dell'attività di spaccio di stupefacenti svolta dall'imputato, proseguita non appena rimesso in libertà in relazione ad altro procedimento penale, riconosciuto peraltro nell'ambiente dello spaccio come il leader del gruppo di spacciatori cui si rivolgevano gli acquirenti, tanto da guadairsi l'appellativo di Lupo. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territoriale, nel determinare l'aumento di pena in misura pari a quella che il ricorrente aveva richiesto, formulando una proposta - poi rigettata - di applicazione di pena su richiesta, ha condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione e a euro 3000 di multa, facendo peraltro riferimento anche ad elementi favorevoli all'imputato, quali il numero limitato di acquirenti e il circoscritto lasso di tempo. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pres