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Ordinanza — n. 26649/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds and lack of grounds regarding sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26649/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant waived all grounds except those related to the sentencing treatment. The appellant argued for a specific sanction reduction, but the appellate court had already reformed the sentence based on the parties' agreement. The court ruled that since the appellant did not raise valid objections regarding the formation of will or judicial content, the appeal was procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a sentence issued under Art. 599 bis c.p.p. is inadmissible if it relies on waived grounds or fails to address the formation of the parties' will and the content of the appellate judgment, reserving only limited space for sentencing errors not constituting illegal sanctions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility waived grounds of appeal sentencing treatment review concordato in appello procedural bar c.p.p. commisurazione della pena per traffico di stupefacenti aggravamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
73, commi 1 e 4, 80 d.P.R.309/1990- ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
73, commi 1 e 4, 80 d.P.R.309/1990- ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT YACINE HAMZAA nato a BENI MELLAL( MAROCCO) il 06/08/1989 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che, con unico motivo di ricorso Alt Yacine Hamza - condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R.309/1990- ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; considerato che il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio e che la Corte territoriale ha provveduto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a rideterminare la pena nella misura richiesta dalle parti, stabilita in anni due e mesi dieci di reclusione e in euro 36.000 di multa, esprimendo un giudizio di congruità sulla richiesta; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

E', infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente 1. E POSITAT',