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Ordinanza — n. 26648/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of admissibility due to failure to pay court costs in good faith.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court costs in good faith. Although the appellant argued the lower court's sentencing increase for continuing offenses was unjustified, the Court noted that sentencing determinations are unreviewable in cassation if properly motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural expenses and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the party proposes it without paying the court costs in good faith, shifting the burden of expenses to the appellant.

Parole chiave

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inadmissibility appeal court costs payment good faith requirement procedural expenses fine fund payment sentencing review continuing offenses altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 349 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALAS GIANCARLO nato a CAGLIARI il 18/03/1992 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Scalas Giancarlo- condannato in primo e secondo grado per interventi edilizi eseguiti senza il permesso di costruire (capo 1), per invasione di terreni (capo 2) e per violazioni dei sigilli, realizzate sia in data 13/06/2019 e in data 27/06/2019, (capo 3) - deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, e in particolare, in ordine al quantum di aumento di pena applicato per i reati in continuazione.

Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, in accoglimento del motivo di appello, escluso la recidiva e ridotto la pena per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulle aggravanti, rideterminando la pena base per il reato più grave, costituito da una delle violazioni dell'art. 349 cod. pen., nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa e ritenendo congruo l'aumento di un solo wednese di reclusione e di euro 50,00 per ciascuno dei reati in continuazione, di cui ai capi sub 1 (relativo a violazioni degli artt. 633 e 639 bis cod. pen.) e sub 3 (relativo alla ulteriore violazione dell'art. 349 cod. pen.).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equítativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Preside