Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and unfounded, upholding lower court's rejection of nullity plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments against the first-instance conviction for robbery were generic and manifestly unfounded. The Court of Appeal correctly rejected the nullity exception, noting that the victim's unavailability was not due to natural return or voluntary avoidance of the trial, but rather linked to specific personal circumstances like a vacation and pregnancy during the pandemic. Consequently, the Court affirmed that the lower court's assessment of the statutory presumption of irreperibility was a valid factual evaluation rather than an impermissible re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 512-bis cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Appeal's decision to disregard a nullity plea based on the victim's irreperibility, justified by specific personal circumstances and pandemic-related procedural delays, constitutes a proper factual assessment and not an impermissible re-evaluation of the law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO LUCA nato a CANTU' il 12/06/1964 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di rapina non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati.
In particolare, la Corte di appello ha correttamente disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado e ritenuto utilizzabili, in presenza dello stato di certa irreperibilità della persona offesa dal reato, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini evidenziando come, a fronte degli eventi che avevano interessato, da un lato, la vicenda processuale (l'emergenza covid che aveva impedito di fatto l'incidente probatorio), e, dall'altro, le vicende personali della vittima - il suo allontanamento verso il Paese di origine per una breve vacanza e poi una gravidanza- fossero tali da denotare che la sua irreperibilità non fosse correlata né al fisiologico e naturale rientro della dichiarante nel Paese di provenienza né la sua volontaria sottrazione al contraddittorio dibattimentale.
Si tratta, dunque, di apprezzamento in fatto del presupposto di applicazione della disposizione di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen. di cui il ricorrente propone, con i motivi di ricorso, una inammissibile rivalutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 giugno 2024 Il Consiglie elatore Il