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Ordinanza — n. 26500/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding non-punishability due to minor offense under Article 131 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26500/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maria Luisa Pisanti inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued for non-punishability based on the particular triviality of the act under Article 385 of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that the appellate court correctly established the distance traveled and the location of the incident, proving the act was not merely slightly offensive.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 131 bis c.p.: The defense of non-punishability due to the particular triviality of the act is inadmissible when the factual circumstances, such as the distance traveled and the destination, objectively demonstrate that the offense was not slightly offensive.

Parole chiave

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non-punishability defense particular triviality Article 131 bis Penal Code slightly offensive act inadmissible appeal Article 385 Penal Code court costs aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 385 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANTI MARIA LUISA nato a ROMA il 27/04/1985 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Pisanti Maria Luisa e letta la memoria depositata dal difensore dell'imputata; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna dell'imputata per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con il quale si eccepisce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è inammissibile, in quanto manifestamente infondato;

Considerato, invero, che la Corte di appello con motivazione congrua ha confermato la statuizione del Tribunale (dando atto del mero errore materiale in cui il primo giudice è incorso indicando, in una parte della motivazione, in modo erroneo il nominativo dell'imputata, di tal che nessuna nullità della sentenza di primo grado è ipotizzabile) in merito all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. A tal fine ha evidenziato (pag. 2 s.) la distanza percorsa al di fuori dell'abitazione e il luogo nel quale l'imputata si è recata (una sala giochi), unitamente alla infondatezza della tesi difensiva secondo la quale la Pisanti era evasa con l'intenzione di recarsi in ospedale; elementi giudicati non illogicamente indicativi della circostanza che il fatto commesso non può essere considerato lievemente offensivo;

Considerato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d