Ordinanza — n. 26499/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA ANDREA nato a ROMA il 07/01/1982 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; t visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Testa Andrea; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. - peraltro riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con corretti argomenti giuridici (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza impugnata (si veda la motivazione a pag. 2 s.) in cui viene evidenziato che l'imputato, datosi alla fuga, veniva bloccato dall'operante con il quale "ingaggiava una strenua colluttazione colpendo il predetto con una gomitata e poi con calci e pugni, nel tentativo di sfuggire alla cattura"; condotta niente affatto limitata alla "mera resistenza passiva", ma chiaramente rientrante nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 26499/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che anche gli altri motivi del ricorso - relativi, rispettivamente, alla sussistenza della recidiva e alla dosimetria della pena - sono inammissibili giacchè la motivazione su tali punti della Corte di appello (che ha evidenziato il "profilo criminale del Testa, connotato da plurimi delitti anche in danno alla persona sicchè la condotta per cui si procede costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale da tempo avviato dall'imputato" e la congruità della pena, non lontana dal minimo edittale e comunque al di sotto del livello medio dell'editto sanzionatorio) non è certamente illogica e dunque non può essere sindacata in sede di legittimità.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA ANDREA nato a ROMA il 07/01/1982 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; t visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Testa Andrea; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. - peraltro riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con corretti argomenti giuridici (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza impugnata (si veda la motivazione a pag. 2 s.) in cui viene evidenziato che l'imputato, datosi alla fuga, veniva bloccato dall'operante con il quale "ingaggiava una strenua colluttazione colpendo il predetto con una gomitata e poi con calci e pugni, nel tentativo di sfuggire alla cattura"; condotta niente affatto limitata alla "mera resistenza passiva", ma chiaramente rientrante nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen.
Rilevato che manifestamente infondato è anche il motivo volto a negare l'esistenza del nesso teleologico tra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e le lesioni cagionate all'operante, atteso che, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, è evidente che queste sono state la conseguenza della condotta violenta, ed essendo pacifico che «la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. sussiste per il reato di lesioni personali volontarie commesso al fine di resistere ad un pubblico ufficiale» (Sez. 1, n. 1420 del 23/03/1994, Rv. 197486 - 01);
Ritenuto che anche gli altri motivi del ricorso - relativi, rispettivamente, alla sussistenza della recidiva e alla dosimetria della pena - sono inammissibili giacchè la motivazione su tali punti della Corte di appello (che ha evidenziato il "profilo criminale del Testa, connotato da plurimi delitti anche in danno alla persona sicchè la condotta per cui si procede costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale da tempo avviato dall'imputato" e la congruità della pena, non lontana dal minimo edittale e comunque al di sotto del livello medio dell'editto sanzionatorio) non è certamente illogica e dunque non può essere sindacata in sede di legittimità.
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2024 Il Co