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Ordinanza — n. 26498/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissible generic grievances and procedural defects regarding interpreter assistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the convicted defendant's claims regarding interpreter assistance, mental capacity, and sentencing. The court ruled that grievances about the lack of an interpreter were waived or cured by the presence of a defense lawyer, while other arguments failed due to the appellate court's adequate reasoning on mental capacity and the exclusive power of the trial judge to evaluate factual elements. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassazione declares appeals inadmissible when they contain generic and unfounded grievances, or when the lower court's reasoning adequately addresses issues regarding interpreter assistance, mental capacity, and the evaluation of factual elements reserved to the judge of merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances interpreter assistance mental capacity judicial review limits affezioni psichiche guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 143 cod. proc. pen.
Art. 89 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto, infine, che l'ultimo motivo - con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 143 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto, infine, che l'ultimo motivo - con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, Zerrouq Abdellah
Sez. 5, n. 47534 del 11/07/2018, S
è preordinata ad assicurare all'imputato - non già il diritto alla traduzione degli atti nella lingua madre - bensì l'assistenza dell'interprete in una lingua che gli consenta la piena comprensione degli atti e degli snodi fondamentali del processo» (ex multis, Sez. 5, n. 47534 del 11/07/2018, S, Rv.
Sez 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo
Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone
Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIYAKI MEYO nato il 10/10/1999 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato Miyaki Meyo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., deduce motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Considerato, invero, che la doglianza relativa alla mancata assistenza di un interprete all'imputato (collegato in videoconferenza in quanto detenuto) nell'udienza del giudizio di appello è inammissibile in quanto - ove pure il vizio sussista (atteso che il ricorrente ha omesso di produrre il verbale di udienza) - esso risulta comunque sanato, dal momento che all'udienza di appello era presente il difensore del ricorrente e che «in tema di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo» (Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, Zerrouq Abdellah, Rv. 285486 - 02).

Ugualmente inammissibili risultano il secondo e il terzo motivo, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica (pag. 4), dato atto che l'imputato comprendeva la lingua inglese e che è pacifico che «non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa qualora, nel corso del processo, l'imputato alloglotta sia assistito dall'interprete della lingua che egli stesso dichiari di parlare e di comprendere, ancorché non si tratti della lingua madre, in quanto la previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen. è preordinata ad assicurare all'imputato - non già il diritto alla traduzione degli atti nella lingua madre - bensì l'assistenza dell'interprete in una lingua che gli consenta la piena comprensione degli atti e degli snodi fondamentali del processo» (ex multis, Sez. 5, n. 47534 del 11/07/2018, S, Rv. 274136 - 01).

Rilevato che i motivi relativi alla dedotta incapacità processuale e di intendere e di volere dell'imputato sono inammissibili, dal momento che la Corte di appello, con motivazione congrua, ha disatteso le analoghe censure sollevate dall'imputato, rilevando come dalla perizia espletata nel marzo del 2023 il ricorrente è risultato capace di partecipare al processo e affetto da un vizio parziale di mente (di tal che non illogicamente è stata ritenuta la sussistenza del dolo delle fattispecie, che ha natura di dolo generico) e non socialmente pericoloso; conclusioni - per quel che attiene alla capacità processuale e di intendere e volere - contestate nel ricorso sulla base della consulenza di parte, ma superate dalla sentenza impugnata con motivazione non illogica e, come tale, non sindacabile in questa sede (Sez 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 - 01).

Rilevato che le censure relative alla dedotta non configurabilità dei reati ascritti all'imputato non sono ammissibili in quanto, a fronte di una motivazione congrua che si salda con quella del primo giudice, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Ritenuto, infine, che l'ultimo motivo - con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile in quanto non si confronta con la corretta motivazione della Corte territoriale che ha evidenziato come, a seguito della modifica normativa del 2019, il delitto di resistenza non può essere ritenuto di particolare tenuità "quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni"; pertanto essendo il fatto commesso nel 2022 e a danno di personale in servizio della Polizia di Stato, la causa di non punibilità risulta per tale reato inapplicabile ex lege; anche in riferimento alla fattispecie di lesioni personali la doglianza del ricorrente appare aspecifica in quanto in sostanza basata sulle condizioni psichiche che però, da un lato, sono state valutate ai fini dell'attenuante ex art. 89 cod. pen e, dall'altro lato, non sono state considerate escludenti la capacità di intendere e di volere e il dolo.

Anche la dosimetria della pena, determinata partendo da una pena base assai lontana dal medio edittale, risulta immune da censure Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de