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Ordinanza — n. 26486/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26486/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26486/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZA ALESSANDRO nato a LAMEZIA TERME il 04/11/1997 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Carrozza Alessandro; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con il quale su deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte territoriale esente da evidenti illogicità, incentrata sui precedenti penali documentati dal certificato penale in atti e sulla gravità dell'episodio oggetto della condanna (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si evidenzia che la condotta tenuta dal ricorrente, connotata sia violenza che da minacce, "costituisce espressione della radicata renitenza alle regole e al rispetto dell'autorità nonché di peculiare tendenza a delinquere e maggiore pericolosità sociale");

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 26486/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., con il quale su deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte territoriale esente da evidenti illogicità, incentrata sui precedenti penali documentati dal certificato penale in atti e sulla gravità dell'episodio oggetto della condanna (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si evidenzia che la condotta tenuta dal ricorrente, connotata sia violenza che da minacce, "costituisce espressione della radicata renitenza alle regole e al rispetto dell'autorità nonché di peculiare tendenza a delinquere e maggiore pericolosità sociale");

Parole chiave

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pericolo di reiterazione caso di rigore allegazioni di persecuzione contraddittorie minaccia all'ordine pubblico motivi di cassazione reati di comune pericolo

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZA ALESSANDRO nato a LAMEZIA TERME il 04/11/1997 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Carrozza Alessandro; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con il quale su deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte territoriale esente da evidenti illogicità, incentrata sui precedenti penali documentati dal certificato penale in atti e sulla gravità dell'episodio oggetto della condanna (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si evidenzia che la condotta tenuta dal ricorrente, connotata sia violenza che da minacce, "costituisce espressione della radicata renitenza alle regole e al rispetto dell'autorità nonché di peculiare tendenza a delinquere e maggiore pericolosità sociale");

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il