Italian Court dismisses appeal challenging factual reasoning in criminal liability declaration as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Mario Cocomazzi's appeal inadmissible for contesting the factual reasoning behind a criminal liability declaration. The appellant argued the lower court's evaluation of evidence was incorrect, but the Court held that reviewing factual assessments is exclusively the power of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because the Court lacks authority to re-evaluate the evidence presented during the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; In criminal proceedings before the Court of Cassation, the review of factual elements and the evaluation of evidence are reserved exclusively to the court of first instance, rendering appeals challenging the factual reasoning inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCOMAZZI MARIO nato a NETTUNO il 10/08/1954 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Cocomazzi Mario; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori e delle dichiarazioni testimoniali (si veda da pag. 3 a pag. 8 della sentenza della Corte d'Appello di Trieste).
Invero, come è noto, in tema di giudizio di cassazione esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso