Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuffrida Agostino inadmissible concerning the conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code. The lower court logically rejected the defense's claim of generic mitigating circumstances, citing the defendant's negative personality and multiple prior criminal records, while noting the lack of evidence for his alleged absence to buy medicine. The court upheld the final judgment because the appellate court's factual assessment of these circumstances was non-contradictory and properly grounded in the relevant statutory elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: In matters of generic mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment is unassailable on appeal provided it is non-contradictory and accounts for the preponderant elements listed in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA AGOSTINO nato a ANCONA il 12/06/1973 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Giuffrida Agostino; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
è inammissibile; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche considerando, oltre alla personalità negativa dell'imputato, anche i plurimi precedenti penali gravanti su quest'ultimo, due dei quali per fatti specifici, rilevando altresì che è rimasta priva di qualsivoglia riscontro la tesi difensiva secondo cui Giuffrida si era allontanato dall'abitazione per acquistare dei medicinali per la cura della madre, e non emergendo in concreto alcuna "condotta collaborativa" (pagg. 4-5 della sentenza impugnata).
Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio, consolidato (da ultimo, v. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione». Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso