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Ordinanza — n. 26478/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for evading home detention as arguments are generic and facts support conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26478/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Falone Domenico inadmissible, upholding the lower court's conviction for evading home detention. The appellant argued he and his wife did not hear the doorbell, but the court rejected this as a mere conjecture given the agent's repeated, persistent ringing over ten minutes. The court ruled that such persistent action justifiably implies the suspect's absence, making the appeal's arguments generic and insufficient to overturn the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.: In cases of evading home detention, absence from the designated location can be legally inferred from a lack of response to repeated, persistent doorbell ringing by law enforcement, provided the action is not based on mere conjecture.

Parole chiave

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evading home detention doorbell ringing evidence inadmissible appeal persistent police action legal inference of absence home detention violation conjectural doubt rejection persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti
La motivazione è dunque conforme all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv.
Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P.
peri., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Falone Domenico; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il fatto di reato.

Rievato che, in particolare, la versione alternativa proposta dall'imputato - secondo il quale lui e la moglie, presenti nell'abitazione, non avevano sentito il campanello di casa azionato dagli operanti - è stata, con motivazione congrua, disattesa dalla Corte territoriale che ha evidenziato come l'agente operante abbia ripetutamente azionato il campanello riuscendo a sentire il relativo suono anche stando sotto casa, precisando di essere rimasto, unitamente al collega, sul luogo una decina di minuti e di non aver mai ricevuto risposta. La motivazione è dunque conforme all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 - 01) secondo il quale in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod. proc. peri., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2024 Il C igliere