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Ordinanza — n. 26473/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on resistance and assault charges as arguments are repetitive and factually unsupported.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Taib Amin inadmissible due to repetitive grounds and manifestly unfounded arguments. The defense argued for fact reconstruction and absorption of assault into resistance, but the court noted the medical certificates proved injuries exceeding the scope of resistance. Consequently, the court upheld the lower court's findings on violence causing injuries and rejected requests for general mitigating circumstances or recidiva exemption.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 610 c.p.: Resistance to a public official absorbs only the minimum violence necessary for the resistance, whereas additional acts causing personal injuries constitute a separate aggravated assault offense.

Parole chiave

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resistance to public official assault and personal injury absorption of crimes general mitigating circumstances recidiva penalty inadmissible appeal manifestly unfounded censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 610 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAIB AMIN nato a FERMO il 07/11/1995 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Taib Amin; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni sono inammissibili perché meramente reiterativi dell'atto di appello e comunque, nel complesso, manifestamente infondati.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso prospetta deduzioni generiche e che ipotizzano, in modo assertivo, una differente ricostruzione dei fatti accertati dalle sentenze di merito, nonché prive delle ragioni di diritto che possano sorreggere la denuncia di violazione di legge. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa chiede l'assorbimento dl reato di lesioni nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi alla richiesta difensiva.

Sul punto, infatti, il giudice di merito ha correttamente valorizzato i certificati medici in atti, dai quali si desume un uso della forza da parte del ricorrente- che ha cagionato agli operanti lesioni guaribili in cinque giorni - non idoneo ad essere assorbito nella condotta di resistenza (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). Tale conclusione è conforme al principio in base al quale «il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo» (da ultimo, Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023 - dep. 24/01/2024, D., Rv. 285846 - 02).

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si invoca il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la disapplicazione della recidiva, risulta anch'esso privo di pregio in quanto la sentenza impugnata ha, per un verso, fatto buon governo dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche, evidenziando tra l'altro la sussistenza di diversi precedenti penali a carico dell'imputato, ostativi all'applicazione delle circostanz€ innominate, e, per l'altro verso, ha assolto in maniera adeguata all'obbligo di motivare circa la maggiore pericolosità sociale del ricorrente espressa dal fatto per cui si procede, rilevando che non solo l'imputato è gravato da "precedenti specifici" ma che il predetto ha proseguito la condotta violenza anche all'interno della Questura, con ciò dimostrando una progressione in punto di pericolosità sociale idonea a radicare il giudizio alla base della applicazione della recidiva.

Rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de