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Ordinanza — n. 26472/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26472/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26472/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED OUATTARA nato il 15/01/1979 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla asserita scarsa attendibilità delle dichiarazioni degli operanti.

Regesto Legislator

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art. 334 cod. pen; Ordinanza — n. 26472/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla asserita scarsa attendibilità delle dichiarazioni degli operanti.

Parole chiave

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testimone a carico dichiarazioni inverosimili corresponsabilità della vittima atti impugnabili azione intesa alla dichiarazione di responsabilità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 334 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED OUATTARA nato il 15/01/1979 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla asserita scarsa attendibilità delle dichiarazioni degli operanti.

In particolare, il ricorrente si è limitato a eccepire in termini assertivi un vizio di motivazione. E' pacifico che il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare in modo specifico le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso è inammissibile, perché generico. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso