Italian Court dismisses appeal on evasion charges as arguments are unfounded and irrelevant to the appeal's admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Freddo's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the appeal was unconstitutional and that the minor offense exemption was wrongly denied, but the court found these claims unfounded. The court ruled the appeal irrelevant because the lower court did not rule on the appeal's admissibility due to missing procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 3, 24, 27, 111 Cost.: An appeal is inadmissible if the constitutional challenge is already rejected and the substantive arguments fail to engage with the court's specific reasoning regarding the denial of the minor offense exemption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREDDO MARCO (CUI 01YX7QE) nato a ROMA il 09/02/1978 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Freddo Marco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché manifestamente infondati.
In particolare, con il primo motivo di ricorso si eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. Tale eccezione, oltre ad essere già stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (ex multis, Sez. 4, n. 44630 del 10/10/2023 e Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024), si appalesa comunque irrilevante nel processo a quo, non essendo stata pronunciata l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di procura speciale o di elezione di domicilio dell'imputato dichiarato assente.
Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si confronta con la circostanziata motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento del beneficio in parola (cfr. p. 2 della sentenza, in cui vengono valorizzati l'assenza di giustificazione dell'evasione nonché i numerosi precedenti a carico del ricorrente). Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così