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Ordinanza — n. 26470/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26470/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VIVO ANDREA nato a ROMA il 14/06/1986 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI;visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di De Vivo Andrea; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché del tutto generico.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 26470/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile perché del tutto generico.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti dichiarazione fiscale tardiva produzione tardiva di documenti tempestività dell'invio postale notificazione elettronica anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VIVO ANDREA nato a ROMA il 14/06/1986 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI;visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di De Vivo Andrea; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché del tutto generico.

Il ricorso, infatti, è privo delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di annullamento della sentenza impugnata limitandosi a dedurre in termini essertivi un vizio di motivazione ed è pacifico che il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso è inammissibile, perché generico. Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2