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Ordinanza — n. 26469/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26469/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26469/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH PAOLO (CUI 00Z67LT) nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 08/05/1967 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso a e par , udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; 777- • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle partig esaminati i motivi del ricorso di Hudorovich Paolo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato dal reato di ricettazione a lui ascritto - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 26469/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Parole chiave

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remissione della pena rinuncia a pretese di salario revoca della sospensione condizionale attenuazione libera della pena revoca disciplinare disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 62 bis cod. pen
Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e ha concordato con il Procuratore generale la pena finale di anni due di reclusione previa applicazione delle circostanze ex art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH PAOLO (CUI 00Z67LT) nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 08/05/1967 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso a e par , udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; 777- • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle partig esaminati i motivi del ricorso di Hudorovich Paolo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato dal reato di ricettazione a lui ascritto - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e ha concordato con il Procuratore generale la pena finale di anni due di reclusione previa applicazione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., pena irrogata con la sentenza impugnata. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos