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Ordinanza — n. 26464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA GUTIERREZ NICK ALESSANDRO nato a LAVAGNA il 02/08/1999 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Espinoza Gutierrez Nick Alessandro; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile, dal momento che ha ad oggetto una censura non previamente prospettata con i motivi d'appello e che risulta, comunque, manifestamente infondata;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 26464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, invero, che il ricorrente lamenta l'omessa concessione della massima diminuzione di pena prevista per le circostanze attenuanti generiche, esclusa dalla Corte d'appello in ragione del negativo comportamento susseguente al reato del ricorrente (avendo il predetto "successivamente all'arresto e al ripristino della misura domiciliare, immediatamente reiterato la violazione rendendosi irreperibile"), con motivazione che risulta, per come argomentata, logica e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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deposito tardivo tardivo pagamento delle spese difetto formale di procedura ammende per infrazione procedurale versamento dell'anticipo delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA GUTIERREZ NICK ALESSANDRO nato a LAVAGNA il 02/08/1999 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Espinoza Gutierrez Nick Alessandro; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile, dal momento che ha ad oggetto una censura non previamente prospettata con i motivi d'appello e che risulta, comunque, manifestamente infondata;

Considerato, invero, che il ricorrente lamenta l'omessa concessione della massima diminuzione di pena prevista per le circostanze attenuanti generiche, esclusa dalla Corte d'appello in ragione del negativo comportamento susseguente al reato del ricorrente (avendo il predetto "successivamente all'arresto e al ripristino della misura domiciliare, immediatamente reiterato la violazione rendendosi irreperibile"), con motivazione che risulta, per come argomentata, logica e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso