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Ordinanza — n. 26462/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges for manifestly unfounded arguments regarding sentencing and benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26462/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ali Murad inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The defense argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code and a maximum reduction of the sentence, but the lower court correctly identified the lack of justification for leaving the electronic monitoring bracelet and the absence of repentance. Consequently, the court rejected the appeal, ruling that the first-instance judgment properly assessed the facts and legal requirements to exclude leniency.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals manifestly unfounded regarding the application of statutory benefits or the calculation of mitigating circumstances are inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the factual and legal elements required for such measures.

Parole chiave

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evasion of electronic monitoring manifestly unfounded appeal statutory mitigation reduction inadmissible appeal grounds penal code benefits tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis c.p.
Il giudice di merito ha infatti valutato in modo non illogico la complessiva congruità della pena e giudicata adeguata la riduzione operata per effetto dell'art. 62 bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento del beneficio in parola.
art. 62 bis cod. pen
Il giudice di merito ha infatti valutato in modo non illogico la complessiva congruità della pena e giudicata adeguata la riduzione operata per effetto dell'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MURAD nato il 01/01/1964 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Ali Murad; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento del beneficio in parola.

In particolare, il giudice di merito ha correttamente valorizzato la mancanza di giustificazione circa l'allontanamento dal domicilio (caratterizzato dalla rimozione del "braccialetto elettronico"), l'assenza di resipiscenza del ricorrente, la presenza di precedenti, anche specifici (condanna per evasione irrevocabile nel dicembre del 2021). Elementi, questi, che hanno correttamente condotto il giudice di merito ad escludere la particolare tenuità del fatto. Il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa chiede una riduzione della pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, risulta manifestamente infondato alla luce dell'adeguata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.

Il giudice di merito ha infatti valutato in modo non illogico la complessiva congruità della pena e giudicata adeguata la riduzione operata per effetto dell'art. 62 bis cod. pen. (in misura di poco inferiore al massimo di un terzo). Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos