Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26397/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26397/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26397/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENBELGACEM ELECHMI nato il 03/03/1976 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Benbelgacem Elechmi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, che i giudici di merito non abbiano concesso le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è generico e non consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi (negativa personalità dell'imputato e numerosi precedenti penali) in base ai quali la pena - in virtù della concessione delle suddette attenuanti - veniva ridotta in misura inferiore al massimo (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 26397/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, che i giudici di merito non abbiano concesso le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è generico e non consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi (negativa personalità dell'imputato e numerosi precedenti penali) in base ai quali la pena - in virtù della concessione delle suddette attenuanti - veniva ridotta in misura inferiore al massimo (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

Parole chiave

Generato dall'IA
inganno sull'identità false dichiarazioni senza giuramento errore di persona accertamento dell'identità denuncia mendace falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 495 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENBELGACEM ELECHMI nato il 03/03/1976 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Benbelgacem Elechmi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, che i giudici di merito non abbiano concesso le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è generico e non consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi (negativa personalità dell'imputato e numerosi precedenti penali) in base ai quali la pena - in virtù della concessione delle suddette attenuanti - veniva ridotta in misura inferiore al massimo (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. n Così deci o il 13 giugno 2024 Il conigliere estensore Il Presidente Mich le Romano 11- C.\: