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Ordinanza — n. 26394/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against fraud bankruptcy convictions for generic lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Livia Girardi and Monica Lorenzatti inadmissible. The appellants argued the lower court's reasoning was flawed regarding their responsibility for fraudulent and documentary bankruptcy, but the court found their complaints generic and repetitive. The decision was based on the appeals failing to provide a specific, effective comparison with the lower court's detailed analysis of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Appeals must be specific and effective, not merely generic expressions of dissent that repeat arguments already fully addressed in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic lack of motivation fraudulent bankruptcy documentary bankruptcy Cassation procedure bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIRARDI LIVIA nato a CONDOVE il 19/06/1945 LORENZATTI MONICA nato a TORINO il 14/12/1967 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Livia Girardi e Monica Lorenzatti ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale le imputate erano state ritenute responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta e documentale; Considerato che i ricorsi proposti dalle imputate, con il quale le stesse denunziano vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sono generici ed assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limitano ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine alla valutazione delle prove, reiterando aspetti già ampiamente dibattuti nei giudizi di merito ed affrontati nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, senza operare un effettivo confronto - in particolare - con la sentenza impugnata in cui si sono già fornite risposte esaurienti alle questioni qui riproposte; la risposta alle censure qui formulate col primo motivo sulla bancarotta distrattiva si rinvengono a pagg. 7 e sgg. della sentenza impugnata in cui la Corte di merito analizza con ampiezza di argomenti le questioni relative al falso in bilancio che superano i punti indicati in ricorso; le risposte alle censure qui formulate col secondo motivo sulla bancarotta fraudolenta documentale si rinvengono a pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata; le risposte alle genericissime censure qui formulata col terzo motivo sulla bancarotta impropria da reato societario si rinvengono a pag. 12 della sentenza impugnata; d'altra parte, integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (tra tante, Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Rv. 261759 - 01).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigli e estensor