Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific grounds under procedural code Article 581.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Aurelia Zanni's appeal inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. Zanni challenged the lower court's conviction for fraudulent and documentary bankruptcy, arguing a violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding the lack of an acquittal pronouncement. The court rejected this claim because the appeal was overly generic and failed to cite specific factual elements required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is merely assertive and lacks the specific factual elements required to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNI AURELIA nato a TORINO il 19/07/1956 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Zanni Aurelia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta e documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza della legge penale in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine alla valutazione delle prove e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso l 13 giugno 2024 Il consigl ere estensore Il Presidente