Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction for generic grounds and failure to apply probation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for insufficient reasoning regarding the suspension of proceedings and requested generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments generic or unsupported by the record. The decision upheld the lower court's refusal of probation and mitigation based on established principles and the defendant's prior criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 cod. Pen.; Art. 596 c.p.p.: Appeals based on generic grounds or unsupported allegations of procedural violations are inadmissible when the lower court's decision is sufficiently motivated and adheres to established principles regarding the prerequisites for conditional suspension and mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALZO SALVATORE nato a PIAZZA ARMERINA il 20/07/1956 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Balzo Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è inammissibile per genericità a monte del relativo motivo svolto in appello che tende piuttosto a porre in rilievo circostanze del fatto laddove la vi è stata condanna oggetto di conferma da parte della sentenza impugnata;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. Pen., è manifestamente infondato poiché è palesemente insussistente il vizio denunciato, risultando la decisione impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in aderenza ai principi da questa Corte enunciati in relazione alla valutazione dei presupposti per l'applicazione del chiesto beneficio e alla stessa portata del disposto normativo di cui all'art. 163 cod. pen.; lo stesso dicasi per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche (si veda, in particolare, l'ultima pagina della sentenza impugnata in cui vengono indicate le ragioni poste a base della decisione oggetto di censura, nonchè la conforme pronuncia di primo grado che aveva già indicato le ulteriori ragioni, rispetto ai precedenti penali, per le quali non potesse riconoscersi quanto richiesto);
Letta la memoria pervenuta in atti con cui la difesa insiste nell'accoglimento del ricorso in particolare del primo motivo, dalla quale non sono evincibili aspetti idonei a superare la valutazione qui operata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso