Italian Supreme Court dismisses appeal as criminal appeal against conviction cannot challenge evidentiary weight of photo ID.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the evidentiary weight of a photographic identification was not permitted in a legality review. The appellant argued the photo identification was unattainable, but the lower court had already confirmed the victim's certain recognition of the defendant from the images. The court ruled that such evidentiary challenges are reserved for the trial phase and do not constitute valid grounds for a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: A criminal appeal in legality review cannot challenge the evidentiary weight or reliability of a photographic identification, as such assessments fall within the free evaluation of evidence reserved for the trial judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARRE MARIA PIA nato a RAVENNA il 18/07/1957 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che De Barre Maria Pia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto aggravato di furto con strappo;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione e/o erronea applicazione della legge penale processuale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatoro, lamentando, in particolare, la non attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ben chiariva come la persona offesa avesse riconosciuto l'imputata - dalle foto che gli operanti le mostravano - con assoluta certezza e senza esitare); costituisce, d'altronde, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il riconoscimento fotografico è una prova atipica pienamente utilizzabile (cfr.
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01 che ha affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice).
Il motivo è, d'altra parte, del tutto generico nella parte in cui lamenta la violazione del diritto all'esame del teste da parte della difesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigrie e estenso