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Ordinanza — n. 26382/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26382/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26382/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOUL MOHAMED ALI (CUI 018QN5E) nato 11 13/12/1975 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di JALLOUL MOHAMED.ovverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 3 aprile 2023 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 591, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26382/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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nullità di una elezione domicilio eletto allegazioni insufficientemente motivate eleggibilità stralcio dalla lista elettorale diritto di voto degli stranieri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOUL MOHAMED ALI (CUI 018QN5E) nato 11 13/12/1975 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di JALLOUL MOHAMED.ovverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 3 aprile 2023 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 591, comma 1, lett.

c) e 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il precedente citato dal ricorrente (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, Rv. 285936), secondo cui, nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, non è pertinente rispetto al caso di specie, in cui all'atto di appello non era stata allegata nessuna elezione di domicilio, né precedente né successiva alla sentenza di primo grado; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presid